Sez. 3, Sentenza n. 11498 del 01/09/2000 (Rv. 539936 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA | Condizioni - Mancata notifica nei termini di legge - Configurabilità - Nullità o irregolarità della notifica eseguita nei termini - Inefficacia del decreto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA
Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod.proc.civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente predicabile nel solo caso in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, potendo in tale ipotesi il debitore far valere le proprie ragioni a mezzo dell'opposizione tardiva prevista dal successivo art. 650: la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, difatti, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude, conseguentemente, ogni presunzione di abbandono del titolo, ciò che costituisce il fondamento della previsione d'inefficacia di cui all'art. 644 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)