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Sez. L, Sentenza n. 3625 del 08/08/1977 (Rv. 387246 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATRICE DIRETTA - PENSIONE DI INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387246-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATRICE DIRETTA - PENSIONE DI INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel caso di richiesta della pensione di invalidita da parte di una coltivatrice diretta, la capacita di guadagno della richiedente deve essere esaminata e valutata in funzione di tale qualifica, come prevista e regolata dalla legge (legge 26 ottobre 1957, n 1047, e successive modificazioni), tenendo presente che l'apporto della donna alla famiglia colonica non si limita ne si esaurisce nel disbrigo delle faccende attinenti all'ambito che per tradizione o per natura le viene riservato, poiche cio non la dispensa dal partecipare ai lavori propriamente agricoli e dal dedicare ad essi piu o meno tempo ed energie a seconda delle necessita stagionali. (Conf 3379/74, mass n 371889).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)