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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19331 del 12/09/2014 (Rv. 632021 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura - Revoca - Tacita - Fattispecie in tema di difesa personale della parte.
Stato
decisa il 2014-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632021-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

La revoca della procura alle liti può avvenire anche "per facta concludentia" come nel caso in cui la parte, che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, decida di costituirsi in giudizio personalmente, nonostante abbia in precedenza conferito mandato alle liti ad altro difensore

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)