Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14043 del 04/05/2022 (Rv. 664673 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Gratuità di trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche - Art. 47 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicazione - Richiesta delle formalità da parte del concessionario - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali, l'art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere interpretato restrittivamente, sicché per l'esenzione di imposta in esso prevista - con riguardo a trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche - è necessario che la richiesta delle formalità provenga dal concessionario della riscossione.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 47 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)