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Sez. 3, Sentenza n. 1180 del 14/05/1963 (Rv. 261728 - 01)

TRANSAZIONE - ANNULLABILITA - LESIONE - DIVIETO - NON SI RIFERISCE AI CREDITORI DELLE PARTI TRANSIGENTI - CONFIGURABILITA DELL'AZIONE REVOCATORIA, DA PARTE DEL CREDITORE CONTRO UNA TRANSAZIONE POSTA IN ESSERE FRAUDOLENTEMENTE E A SUO DANNO DAL DEBITORE - PROVA DEL PREGIUDIZIO PER IL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1963-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261728-01

TRANSAZIONE - ANNULLABILITA - LESIONE - DIVIETO - NON SI RIFERISCE AI CREDITORI DELLE PARTI TRANSIGENTI - CONFIGURABILITA DELL'AZIONE REVOCATORIA, DA PARTE DEL CREDITORE CONTRO UNA TRANSAZIONE POSTA IN ESSERE FRAUDOLENTEMENTE E A SUO DANNO DAL DEBITORE - PROVA DEL PREGIUDIZIO PER IL CREDITORE.*

Il divieto d'impugnazione della transazione per causa di lesione, sancito dall'art 1970 cod civ, si riferisce alle parti transigenti e non ai creditori di esse, che sono rimasti estranei all'atto. E pertanto configurabile l'Esercizio, da parte del creditore, dell'Azione revocatoria contro un atto di transazione posto in essere fraudolentemente dal debitore in danno delle ragioni del creditore medesimo. La circostanza, poi, che, dato il tipo dell'atto dispositivo, e certamente difficile valutare tutti gli elementi che hanno indotto le parti a transigere, al fine di stabilire se la rinuncia fatta da una di esse ad alcune delle sue pretese sia o meno non proporzionata a quella fatta dall'altra parte, e superabile, caso per caso, dal prudente apprezzamento del giudice di merito, e cioe dall'accertamento giudiziale ex post di quella che era la reale situazione giuridica precedente alla transazione, e, quindi, dalla prova che dalla transazione e derivato un regolamento non conforme a tale realta, vale a dire pregiudizievole per il creditore. (V 2056/41).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1970, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)