Sez. 5, Sentenza n. 107 del 23/01/1967 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103775 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA - DEFINITIVITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA - DEFINITIVITA.*
L'ordinanza contumaciale soggiace, come tutte quelle prevedute dall'art 438 cod proc pen, alla disciplina stabilita per l'impugnazione dall'art 200 cod proc pen, di guisa che essa diventa definitiva in difetto di specifico gravame. (sugli effetti della omessa specifica impugnazione in difetto di motivazione sull'impedimento dell'imputato, Conf 103170, 103655, 103774, anno 1967, 100352, 101004, 101741, 102357, 102895, 102968, anno 1966' contra 103620, anno 1967, 100551, anno 1966' distinguendosi tra Mancanza di motivazione e vizio di Costituzione del rapporto processuale ed escludendosi l'esigenza di impugnazione specifica dell'ordinanza solo nel secondo caso, 100785, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)