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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 maggio 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre impozioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (69/169/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nonostante l'attuazione dell'unione doganale che comporta l'abolizione dei dazi e della maggior parte delle imposte di effetto equivalente negli scambi tra gli Stati membri, occorre mantenere nei suddetti scambi la tassazione all'importazione e lo sgravio fiscale all'esportazione fino ad una più avanzata armonizzazione delle imposte indirette;

considerando che è opportuno, già prima di tale armonizzazione, che la popolazione degli Stati membri prenda più fortemente coscienza della realtà del mercato comune e che si rendono quindi necessarie misure per una maggiore liberalizzazione della tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra gli Stati membri; che la necessità di tali misure e stata ripetutamente sottolineata da membri del Parlamento europeo;

considerando che siffatte agevolazioni nel traffico viaggiatori rappresentano un ulteriore passo verso l'apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno;

considerando che dette agevolazioni devono essere limitate ad importazioni prive di carattere commerciale, effettuate da viaggiatori, e che in generale le merci oggetto di tali importazioni non possono essere acquistate nel paese di provenienza (paese di uscita) se non gravate degli oneri fiscali, per cui la rinuncia del paese d'entrata a riscuotere imposte sulla cifra d'affari ed altre imposizioni indirette interne all'importazione, nella misura prevista, evita una doppia imposizione, senza tradursi in una mancata tassazione;

considerando che si rende ugualmente necessaria una regolamentazione comunitaria per le agevolazioni in materia di tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra paesi terzi e la Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addi 28 maggio 1969. Per il Consiglio Il Presidente G THORN