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Sez. L, Sentenza n. 12256 del 03/11/1999 (Rv. 530861 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Espropriazione forzata di crediti - Terzo debitore istituto di credito - Competenza del giudice da determinarsi in relazione alla sede dell'agenzia avente in carico il rapporto - Individuazione da parte del creditore di un'agenzia non avente in carico il rapporto - Incidenza sulla competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530861-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA

In tema di espropriazione forzata di crediti, la competenza territoriale per il procedimento di esecuzione appartiene al giudice del luogo di residenza del terzo debitore, e, ove questo sia un istituto di credito, al giudice del luogo ove ha sede l'agenzia che ha in carico il rapporto da dichiarare; tuttavia, la circostanza che il creditore abbia indicato un'agenzia che non ha in carico il suddetto rapporto attiene al merito e non incide sulla competenza del giudice adito, giacché la scelta del terzo debitore spetta al creditore procedente e, ove questi individui un terzo privo di legittimazione passiva, il terzo ben può dichiarare di non essere debitore dell'esecutato, senza che ciò rilevi ai fini della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)