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Sez. 2, Sentenza n. 613 del 13/04/1966 Ud. (dep. 17/08/1966) Rv. 102378 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - SELVAGGINA STANZIALE ESISTENTE IN UNA RISERVA DI CACCIA - IMPOSSESSAMENTO DI ANIMALI DA PARTE DI CACCIATORE ABUSIVO - CONFIGURABILITA DEL DELITTO DI FURTO - CONDIZIONI - NECESSITA DI UNA INDAGINE DI FATTO.*
Stato
decisa il 1966-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102378-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - SELVAGGINA STANZIALE ESISTENTE IN UNA RISERVA DI CACCIA - IMPOSSESSAMENTO DI ANIMALI DA PARTE DI CACCIATORE ABUSIVO - CONFIGURABILITA DEL DELITTO DI FURTO - CONDIZIONI - NECESSITA DI UNA INDAGINE DI FATTO.*

La selvaggina stanziale esistente in una riserva di caccia puo considerarsi in stato di cattivita solo quando la riserva -quale che ne possa essere l'estensione- sia munita di recinti o di difese che, in relazione alla specie di animali di cui in concreto si tratta, siano normalmente idonee ad impedirne l'uscita: in questo caso, il titolare della riserva esercita un diritto a carattere monopolistico, il cui contenuto e identico a quello di proprieta, in quanto comprende la possibilita di escludere ogni altra persona dall'impossessamento degli animali. Per conseguenza, per stabilire se costituisca furto l'impossessamento, da parte di un cacciatore abusivo, degli animali da lui uccisi in una riserva di caccia, il giudice deve compiere un'indagine di fatto, e quindi accertare caso per caso, in relazione alla specie degli animali ed allo stato dei luoghi, se la selvaggina stanziale esistente nella riserva possa considerarsi in stato di cattivita. (nella specie, trattandosi di riserva completamente recintata, si e ritenuto costituire furto l'impossessamento di un cinghiale da parte del cacciatore abusivo).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)