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Sez. L, Sentenza n. 25161 del 14/12/2015 (Rv. 637926 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - STIPENDI E SALARI - MODIFICAZIONI | Dipendenti della Croce Rossa Italiana - Compenso incentivante ex art. 28, comma 1, lett. e), del c.c.n.l. 1998-2001 - Recupero - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637926-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - STIPENDI E SALARI - MODIFICAZIONI

In materia di trattamento economico del personale della Croce Rossa Italiana è legittima la riduzione, e il conseguente recupero, del compenso incentivante di cui all'art. 28, comma 1, lett. e) del c.c.n.l. 1998-2001, quando, come relativamente agli anni 2006 e 2007, il relativo diritto non si sia perfezionato nei suoi elementi costitutivi, integrati dalla prestazione lavorativa, dalla compiuta verifica del raggiungimento degli obiettivi e dalla ripartizione dell'apposito fondo a seguito di accordo sindacale. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha osservato che la costituzione del fondo era stata sospesa a seguito di verifica ispettiva e che quindi l'ente poteva e doveva procedere al recupero di somme corrisposte in assenza di copertura finanziaria, non trattandosi di ripetizione d'indebito ma di rimodulazione dei compensi accessori futuri diretta a compensare le passate eccedenze indebite).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999 art. 28 com. 1, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 31, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 32, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)