Sez. 5, Sentenza n. 644 del 12/06/1968 Ud. (dep. 05/08/1968) Rv. 108975 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -VELOCITA - IN GENERE - SITUAZIONE DI PERICOLO -RIDUZIONE DELLA VELOCITA - LIMITE DI SICUREZZA - VALUTAZIONE IN CONCRETO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -VELOCITA - IN GENERE - SITUAZIONE DI PERICOLO -RIDUZIONE DELLA VELOCITA - LIMITE DI SICUREZZA - VALUTAZIONE IN CONCRETO.*
Nelle norme di cui all'art.102, comma 2 e 3 del codice stradale, ed in quella di cui all'art.110, comma 1, lett.C) dello stesso codice, non sono previsti limiti rigidi di velocita, ma limiti elastici, nel senso che, quando ricorrono rispettivamente le circostanze dell'ora notturna e dell'attraversamento di tratti di strada fiancheggiati da case, e quella dell'uso dei proiettori anabbaglianti, prescritto nelle manovre di incrocio con altri veicoli, la velocita deve essere particolarmente moderata, come e detto nell'art.102, o diminuita, come e detto nello art 110, senza indicazione di una misura fissa della moderazione o della diminuzione. Tale moderazione e tale diminuzione, pertanto, devono intendersi contenute in un limite di sicurezza che non puo essere predeterminato, e che va rapportato, caso per caso, alle particolarita delle situazioni di pericolo, che possono bene imporre anche l'arresto del veicolo. (V. 108216, 107538, 107536, anno 1968).*
Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 110, Cod. Strada art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)