REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Testo in vigore al
Capo III. Effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Art. 13 Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati
1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati «il titolare», hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.
2.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente «materiali», richiedono l'autorizzazione del titolare:
a) produzione o riproduzione (moltiplicazione),
b) condizionamento a fini di moltiplicazione,
c) messa in vendita,
d) vendita o altra commercializzazione,
e) esportazione dalla Comunità,
f) importazione nella Comunità,
g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).
Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali.
4. Nel regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 114 si può prevedere che in casi specifici le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano anche ai prodotti direttamente ottenuti da materiali della varietà protetta. Tali disposizioni sono applicabili soltanto qualora tali prodotti siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata di materiali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione al suddetto materiale. Nella misura in cui le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai prodotti direttamente ottenuti, questi ultimi sono parimenti considerati «materiale».
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano anche in relazione:
a) alle varietà che sono derivate essenzialmente dalla varietà per la quale è stato concesso il diritto comunitario di protezione delle nuove varietà vegetali, qualora tale varietà non sia essa stessa una varietà essenzialmente derivata,
b) alle varietà che non sono distinte, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, dalla varietà protetta e
c) alle varietà la cui produzione richiede l'utilizzazione ripetuta della varietà protetta.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), una varietà si considera essenzialmente derivata da un'altra varietà, in appresso denominata «varietà iniziale», quando:
a) è derivata prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che è essa stessa derivata prevalentemente dalla varietà iniziale,
b) è distinta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, dalla varietà iniziale e
c) eccezion fatta per le differenze risultanti dalla derivazione, è essenzialmente conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.
7. Il regolamento d'esecuzione in virtù dell'articolo 114 può specificare possibili forme di derivazione cui si applicano per lo meno le disposizioni del paragrafo 6.
8. Fatti salvi gli articoli 14 e 29, l'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può violare disposizioni adottate per motivi di pubblica moralità, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o per la protezione della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante, la protezione dell'ambiente, la protezione della proprietà industriale o commerciale ovvero per la salvaguardia della concorrenza, del commercio o della produzione agricola.
Art. 14 Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di:
a) Piante da foraggio:
Cicer arietinum I. — Cece
Lupinus luteus I. — Lupino giallo
Medicago sativa I. — Erba medica
Pisum sativum I. (partim) — Pisello
Trifolium alexandrinum I. — Trifoglio alessandrino
Trifolium resupinatum I. — Trifoglio persiano
Vicia faba — Fava comune
Vicia sativa I. — Veccia comune
e, per quanto riguarda il Portogallo, Lolium multiflorum lam — Loietto italico
b) Cereali:
Avena sativa — Avena comune
Hordeum vulgare I. — Orzo comune
Oryza sativa I. — Riso
Phalaris canariensis I. — Canaria
Secale cereale I. — Segala
X Triticosecale Wittm. — Segala tetrastica
Triticum aestivum I. emend. Fiori et Paol. — Frumento tenero
Triticum durum Desf. — Frumento duro
Triticum spelta I. — Spelta
c) Patate:
Solanum tuberosum — Patata
d) Piante da olio e da fibra:
Brassica napus I. (partim) — Colza
Brassica rapa I. (partim) — Rapa
Linum usitatissimum — Lino da seme escluso il lino da fibra.
3. Nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114 sono stabilite, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell'agricoltore, in base ai seguenti criteri:
non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa;
il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall'agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l'identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione;
i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; per piccoli agricoltori si intendono:
nel caso delle specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo cui si applica il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un sistema di sostegno ai produttori di taluni seminativi1, gli agricoltori che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali; per il calcolo della superficie si applica l'articolo 8, paragrafo 2 del citato regolamento;
nel caso delle altre specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori che soddisfano opportuni criteri paragonabili;
agli altri agricoltori viene richiesta un'equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l'esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;
il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell'organizzare detto controllo essi non possono prevedere un'assistenza da parte di organi ufficiali;
le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
Art. 15 Limitazione degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende:
a) ad atti effettuati privatamente e per scopi non commerciali,
b) ad atti effettuati per scopi sperimentali,
c) ad atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà,
d) ad atti di cui all'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, per quanto riguarda tali altre varietà, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, o nei casi in cui l'altra varietà o il materiale di tale varietà siano protetti da un diritto di proprietà che non contiene un'analoga disposizione, e
e) ad atti il cui divieto sarebbe contrario alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14 o all'articolo 29.
Art. 16 Esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, che sia stata ceduta ad altri in qualsiasi parte della Comunità dal titolare o con il suo consenso, o qualsiasi materiale derivante da detto materiale, a meno che tali atti:
a) siano relativi all'ulteriore moltiplicazione della varietà in questione, salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento della cessione del materiale, oppure
b) siano relativi all'esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà del genere o specie cui appartiene la varietà, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo finale.
Art. 17 Uso della denominazione varietale
1. Qualsiasi persona che, all'interno del territorio della Comunità, offra o ceda ad altri per scopi commerciali costituenti varietali di una varietà protetta o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5 è tenuto ad indicare la denominazione varietale attribuita alla varietà ai sensi del l'articolo 63; qualora si tratti di informazioni scritte, la denominazione varietale deve essere facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile. Qualora vi sia un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale, o un'analoga indicazione associata alla denominazione varietale attribuita, detta denominazione deve essere facilmente riconoscibile in quanto tale.
2. Qualsiasi persona che svolga tali atti per quanto riguarda qualsiasi altro materiale della varietà è tenuta ad informare di tale denominazione conformemente ad altre disposizioni legali o qualora ne faccia richiesta un'autorità, l'acquirente o qualsiasi altra persona che abbia un interesse legittimo.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche dopo l'estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 18 Limiti all'impiego della denominazione varietale
1. Il titolare non può avvalersi del diritto conferitogli in ordine ad una designazione identica alla denominazione varietale per ostacolare il libero uso di tale denominazione in relazione alla varietà anche dopo l'estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
2. I terzi possono avvalersi del diritto concesso in ordine ad una designazione che sia identica alla denominazione varietale per ostacolare il libero uso di tale denominazione soltanto se tale diritto è stato concesso prima che fosse attribuita detta denominazione varietale ai sensi dell'articolo 63.
3. Qualora una varietà sia protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o, in uno Stato membro o in un membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, da una privativa nazionale, all'interno della Comunità non potranno essere utilizzate né la sua denominazione designata né qualsiasi altra denominazione che possa essere confusa con essa relativamente ad un'altra varietà della stessa specie botanica o per una specie considerata apparentata in base alla pubblicazione effettuata conformemente all'articolo 63, paragrafo 5, o per il materiale di tale varietà.
Capo IV. Durata ed estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Art. 19 Durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prolungare al massimo di altri cinque anni tale durata per quanto riguarda generi o specie specifici.
3. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali si estingue prima della scadenza dei periodi contemplati al paragrafo 1 o conformemente al paragrafo 2, se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Ufficio; l'estinzione ha effetto dal giorno successivo a quello in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione.
Art. 20 Dichiarazione di nullità della privativa per ritrovati vegetali
1. L'Ufficio dichiara nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali se è accertato che:
a) le condizioni stabilite agli articoli 7 o 10 non erano soddisfatte al momento della concessione del diritto, o
b) le condizioni stabilite agli articoli 8 e 9 non erano soddisfatte al momento della concessione del diritto, nel caso di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali basata essenzialmente su informazioni e documenti forniti dal richiedente, o
c) la privativa è stata concessa ad una persona che non ne aveva il diritto, a meno che essa sia trasferita alla persona avente diritto.
2. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dichiarata nulla è considerata come non avente avuto, fin dall'inizio, gli effetti specificati nel presente regolamento.
Art. 21 Annullamento della privativa per ritrovati vegetali
1. L'Ufficio annulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto in futurum qualora sia accertato che le condizioni stabilite agli articoli 8 o 9 non sono più soddisfatte. Qualora sia accertato che dette condizioni non erano già più soddisfatte ad una data precedente a quella dell'annullamento, quest'ultimo può avere effetto a decorrere da tale data.
2. L'Ufficio può annullare la privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto in futurum se il titolare, dopo apposita richiesta ed entro i termini specificati dall'Ufficio:
a) non ha soddisfatto uno degli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, oppure
b) nel caso specificato all'articolo 66, non propone un'altra denominazione conforme della varietà, oppure
c) non paga le tasse dovute per il mantenimento in vigore della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, oppure
d) in veste di titolare iniziale o in veste di avente causa in seguito a un trasferimento conforme all'articolo 23, non soddisfa più le condizioni stabilite agli articoli 12 e 82.
Capo V. La privativa comunitaria per i ritrovati vegetali come elemento patrimoniale
Art. 22 Equiparazione al diritto nazionale
1. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 23 a 29, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali come oggetto di proprietà si considera a tutti gli effetti e per l'intero territorio della Comunità come il corrispondente diritto di proprietà nello Stato membro sul territorio del quale:
a) in base all'iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, il titolare aveva il domicilio, la sede o uno stabilimento alla data considerata, o
b) se le condizioni di cui alla lettera a) non sono soddisfatte, il primo rappresentante legale del titolare, secondo quanto indicato nel registro precitato, aveva il domicilio, la sede o uno stabilimento alla data dell'iscrizione.
2. Se non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato di cui al paragrafo 1 è costituito dallo Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.
3. Se il registro di cui al paragrafo 1 contiene, per il titolare o il suo rappresentante legale, l'indicazione di un domicilio, di una sede o di uno stabilimento in due o più Stati membri, il paragrafo 1 si applica al primo domicilio o sede o stabilimento iscritto.
4. Se due o più persone sono iscritte nel registro di cui al paragrafo 1 come contitolari, il titolare da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 1, lettera a) è il primo dei contitolari che, per ordine di iscrizione, soddisfa le condizioni suddette. Qualora nessuno dei contitolari soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica il paragrafo 2.
Art. 23 Trasferimento
1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere trasferita a uno o più aventi causa.
2. Il trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per cessione può essere effettuato solo a favore degli aventi causa che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 12 e all'articolo 82. La cessione deve essere fatta per iscritto e deve essere firmata dalle parti contraenti, a meno che non risulti da sentenza o da qualsiasi altro atto che concluda un procedimento giudiziario; altrimenti la cessione è nulla.
3. Salvo che l'articolo 100 disponga altrimenti, il trasferimento non incide sui diritti acquisiti da terzi prima della data del trasferimento stesso.
4. Il trasferimento ha effetto dinanzi all'Ufficio e nei confronti di terzi solo dietro presentazione dei documenti prescritti dal regolamento di esecuzione, previa iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. Tuttavia, prima dell'iscrizione, il trasferimento può essere impugnato nei confronti di terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento stesso ma che erano a conoscenza del medesimo al momento dell'acquisizione di tali diritti.
Art. 24 Esecuzione forzata
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere oggetto di misure di esecuzione forzata e di provvedimenti provvisori, anche cautelari, ai sensi dell'articolo 24 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988, in appresso denominata «convenzione di Lugano».
Art. 25 Procedura fallimentare o procedure analoghe
Fino all'entrata in vigore di disposizioni comuni per gli Stati membri in materia, le privative comunitarie per ritrovati vegetali possono essere ricomprese in una procedura fallimentare o in una procedura analoga solo nello Stato membro in cui sia stata avviata in primo luogo tale procedura ai sensi della legislazione nazionale o di convenzioni applicabili al riguardo.
Art. 26 Domanda della privativa comunitaria per ritrovati vegetali come elemento patrimoniale
Gli articoli da 22 a 25 si applicano alle domande di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. In merito a tali domande, i riferimenti al registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali fatti nei presenti articoli si considerano fatti al registro delle domande di privative comunitarie per ritrovati vegetali.
Art. 27 Licenze contrattuali
1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere oggetto, in tutto o in parte, di licenze contrattuali. Dette licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti del titolare di una licenza contrattuale che violi le condizioni o i limiti della licenza di cui al paragrafo 1.
Art. 28 Contitolarità
Quando più persone sono contitolari di una privativa per ritrovati vegetali, gli articoli da 22 a 27 si applicano mutatis mutandis alla quota rispettiva del contitolare, sempreché le quote siano state determinate.
Art. 29 Licenza obbligatoria
1. L'Ufficio accorda una licenza obbligatoria a una o più persone, a richiesta, unicamente per motivi di interesse pubblico, e previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 36.
2. A richiesta di uno Stato membro, della Commissione o di un organismo istituito a livello comunitario e riconosciuto dalla Commissione, può essere concessa una licenza obbligatoria a una categoria di persone rispondenti a specifici requisiti o a qualsiasi persona per uno o più Stati membri o l'intera Comunità. Tale licenza può essere concessa solo per motivi di interesse pubblico e previa approvazione del consiglio di amministrazione.
3. All'atto della concessione della licenza obbligatoria di cui ai paragrafi 1, 2, 5 o 5 bis l'Ufficio stabilisce il tipo di atti contemplati e specifica le condizioni eque da rispettare e i requisiti specifici di cui al paragrafo 2. Le condizioni eque tengono conto degli interessi di eventuali titolari di una privativa per ritrovati vegetali cui la concessione della licenza obbligatoria possa recare pregiudizio. Le condizioni eque possono altresì riguardare eventuali limiti di tempo e l'importo dell'indennità da versare al titolare, e possono imporre a quest'ultimo taluni obblighi il cui adempimento sia necessario per conferire validità alla licenza obbligatoria.
4. Alla scadenza di ogni periodo annuale a decorrere dalla concessione della licenza obbligatoria di cui ai paragrafi 1, 2, 5 o 5 bis ed entro l'eventuale limite di tempo di cui al paragrafo 3, ciascuna delle parti della procedura può chiedere che la decisione relativa alla concessione della licenza obbligatoria sia annullata o modificata. Tale richiesta può essere motivata esclusivamente dal fatto che le circostanze determinanti la decisione precedente abbiano subito nel frattempo modifiche.
5. A richiesta, la licenza obbligatoria è concessa al titolare di diritti per una varietà essenzialmente derivata qualora siano rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le condizioni eque di cui al paragrafo 3 comprendono il versamento al titolare di una congrua indennità per la varietà iniziale.
5a.
A richiesta, al titolare di un brevetto di un'invenzione biotecnologica è concessa una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo di una varietà vegetale protetta ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/44/CE, subordinandola al pagamento di un canone adeguato a titolo di equa remunerazione, purché il titolare del brevetto dimostri che:
i) ha chiesto invano al titolare della privativa di concedergli una licenza contrattuale; e
ii) l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà vegetale protetta.
Qualora sia stata concessa a un titolare, per consentirgli di acquisire o di utilizzare la sua privativa comunitaria per ritrovati vegetali, una licenza obbligatoria ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche per lo sfruttamento non esclusivo di un'invenzione brevettata, al titolare del brevetto per tale invenzione è concessa, dietro sua richiesta, una licenza dipendente non esclusiva a condizioni ragionevoli per utilizzare la varietà protetta.
Il campo d'applicazione territoriale della licenza o della licenza dipendente di cui al presente paragrafo è limitato alla parte o alle parti del territorio comunitario per le quali vale il brevetto.
6. Il regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 114 può specificare alcuni altri casi quali esempi di pubblico interesse di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 bis e stabilire inoltre le modalità di attuazione dei paragrafi da 1 a 5 bis.
7. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può essere oggetto di licenze obbligatorie concesse dagli Stati membri.
Parte terza. L'ufficio comunitario delle varietà vegetali
Capo I. Disposizioni generali
Art. 30 Condizione giuridica, sezioni distaccate
1. L'Ufficio è un organismo della Comunità. Esso ha personalità giuridica.
2. In ciascuno Stato membro, l'Ufficio gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.
3. L'Ufficio è rappresentato dal suo presidente.
4. Con il consenso del consiglio d'amministrazione, di cui all'articolo 36, l'Ufficio può affidare a organismi nazionali determinati compiti amministrativi di sua competenza o creare sezioni distaccate da esso dipendenti negli Stati membri, con il consenso di questi ultimi.
Art. 31 Personale
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 47 ai membri della commissione dei ricorsi, le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e i regolamenti di esecuzione delle predette disposizioni adottati congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee si applicano al personale dell'Ufficio.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 43, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dall'Ufficio nei confronti del proprio personale.
Art. 32 Privilegi e immunità
Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'Ufficio.
Art. 33 Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in forza di una clausola compromissoria contenuta nei contratti conclusi dall'Ufficio.
3. In caso di responsabilità extracontrattuale, l'Ufficio deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri, i danni causati dai propri servizi o dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente per le controversie riguardanti il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti dell'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni fissate nello statuto o nel regime applicabile al personale.