Sez. L, Sentenza n. 2361 del 04/03/1998 (Rv. 513297 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sospensione cautelare - Facoltà del datore di lavoro - Limite di durata temporale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Pur in difetto di specifiche disposizioni legali o contrattuali, il datore di lavoro può disporre la sospensione cautelare (con retribuzione) del lavoratore non correlata all'esercizio del potere disciplinare; sicché, anche ove la contrattazione collettiva contempli l'allontanamento cautelativo del dipendente per un durata determinata con la corresponsione della retribuzione (così come nella specie prevede l'art. 89 del contratto collettivo per i dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato per il triennio 1990 - 1992) il datore di lavoro, ove ritenga di non adottare misure disciplinari o di attendere per adottarle all'esito del procedimento penale al quale sia sottoposto il dipendente, può sospendere quest'ultimo, corrispondendogli la retribuzione, anche oltre il limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)