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Sez. L, Sentenza n. 1194 del 04/02/1988 (Rv. 457407 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - TRATTENUTA FISCALE AL MOMENTO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGATORIETĂ€ - INTERESSI LEGALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457407-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - TRATTENUTA FISCALE AL MOMENTO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGATORIETĂ€ - INTERESSI LEGALI - ESCLUSIONE.*

Sulla somma riconosciuta in giudizio al lavoratore a titolo di rivalutazione monetaria (ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.) legittimamente il datore di lavoro opera la trattenuta fiscale al momento dell'adempimento del suo debito, atteso che la somma suddetta rappresenta una componente essenziale del complessivo credito di lavoro soddisfatto tardivamente e quindi partecipa dello stesso regime fiscale della sorte, a differenza degli interessi legali che - costituendo oggetto di un'obbligazione autonoma, ancorché accessoria - non sono soggetti al regime fiscale del credito al quale accedono. (V 4127/86, mass n 446911).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 n. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)