Sez. L, Sentenza n. 3462 del 03/04/1991 (Rv. 471508 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - In genere | Mancato o irregolare versamento dei contributi - Azione di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2116 cod. civ. - Natura contrattuale - Controversia di lavoro e non previdenziale - Configurabilità - Conseguenza - Competenza territoriale - Criteri.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - In genere
L'azione con la quale si faccia valere la responsabilità dello imprenditore, ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., per il danno derivante dal mancato o irregolare versamento dei contributi della assicurazione obbligatoria ha natura contrattuale e dà luogo ad una controversia di lavoro per la quale trovano quindi applicazione i criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 413 cod. proc. civ. e non quelli stabiliti per le controversie previdenziali dall'art. 444 cod. proc. civ. in relazione all'art. 442 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)