Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12023 del 31/05/2011 (Rv. 618197 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Natura artigiana dell'imprenditore - Rilievo della non assoggettabilitĂ al fallimento - Onere della prova - Spettanza - Al debitore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, l'eccezione di non assoggettabilitĂ a fallimento dell'impresa in ragione della sua natura artigiana compete all'iniziativa della parte debitrice, tenuta a provare l'insussistente prevalenza dei mezzi di produzione rispetto all'apporto personale dei soci.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)