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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12023 del 31/05/2011 (Rv. 618197 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Natura artigiana dell'imprenditore - Rilievo della non assoggettabilitĂ  al fallimento - Onere della prova - Spettanza - Al debitore.
Stato
decisa il 2011-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618197-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, l'eccezione di non assoggettabilitĂ  a fallimento dell'impresa in ragione della sua natura artigiana compete all'iniziativa della parte debitrice, tenuta a provare l'insussistente prevalenza dei mezzi di produzione rispetto all'apporto personale dei soci.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)