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Sez. 1, Sentenza n. 7666 del 01/08/1990 (Rv. 468439 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - ART. 16 D.L. 10 LUGLIO 1982 N. 429 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 7 AGOSTO 1982 N. 516) - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468439-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - ART. 16 D.L. 10 LUGLIO 1982 N. 429 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 7 AGOSTO 1982 N. 516) - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CONSEGUENZA.*

Con riguardo all'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n. 516), sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie, la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma medesima, nella parte in cui consente l'accertamento in rettifica sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore di detto decreto (sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986), spiega effetti esclusivamente nell'ambito della disciplina del "condono", quando il contribuente abbia presentato quella dichiarazione integrativa, e, pertanto, all'infuori dei rapporti inerenti a tale condono, non implica l'Invalidità o caducazione degli accertamenti in rettifica, solo perché notificati posteriormente all'entrata in vigore del citato decreto. (V 7194/90, mass n 468197).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)