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Sez. 1, Sentenza n. 13906 del 18/06/2014 (Rv. 631427 - 01)

CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Danni alle colture causati da fauna selvatica - Art. 35, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 12 del 1990 - Riferibilità alle "aree comunque boscate" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631427-01

CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, la tutela prevista dall'art. 35, comma 1, della legge reg. Piemonte 22 marzo 1990, n. 12, in favore dei proprietari dei fondi danneggiati, non si riferisce anche ai danni arrecati alle "aree boscate" in genere, né a quelle coltivate, ostandovi non l'astratto disconoscimento della possibilità di un'attività di coltivazione o di cura del bosco, né della sua natura agricola, bensì l'espressa ed inequivoca esclusione sancita dal secondo comma della medesima norma.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Piemonte 08/06/1989 num. 36 art. 10, Legge Reg. Piemonte 22/03/1990 num. 12 art. 35 com. 1, Legge Reg. Piemonte 22/03/1990 num. 12 art. 35 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)