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Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 03/10/1967 (Rv. 329457 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI (MODI DI) - NOVAZIONE - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - FATTI CONCLUDENTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329457-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI (MODI DI) - NOVAZIONE - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - FATTI CONCLUDENTI - AMMISSIBILITA.*

La norma dell'art.1230, secondo comma, cod. civ., esigendo che l'animus novandi risulti in modo non equivoco, non esclude che esso possa desumersi, per implicito, da fatti concludenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)