Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Testo in vigore al
Art. 46 Concessione di anticipi
1. Qualora sia stato gia' adottato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio o le circostanze che hanno dato causa all'infermita' siano tali da far fondatamente ritenere allo stato degli atti come probabile il riconoscimento della causa di servizio, possono essere concessi, con riserva di eventuale recupero sulle competenze dovute all'impiegato e, ove occorra, sul trattamento di quiescenza, congrui anticipi al fine di permettere particolari cure mediche o protesi alle quali non sono tenuti, gli enti od istituti assistenziali, previdenziali ed assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato sia iscritto in base a norme di legge o di regolamento.
2. Il provvedimento di concessione dell'anticipo e' adottato dal capo del personale su conferme parere del Consiglio di amministrazione, previa presentazione dei documenti giustificativi ai sensi del precedente articolo.7
Art. 47 Computo del quinquennio per la determinazione della durata massima dell'aspettativa
1. Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera il quinquennio che verra' a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato.7
Titolo V. Equo indennizzo
Capo I. Concessione dell'equo indennizzo
Art. 48 Concessione
1. L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' concesso all'impiegato che, per infermita' contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
2. L'infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.
Art. 49 Criteri per la liquidazione
1. Per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo e' liquidato secondo equita' con decreto Ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrita' fisica ed in conformita' dell'annessa tabella.
2. L'indennizzo e' ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i
cinquanta anni di eta' e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.
3. Agli effetti del comma precedente l'eta' alla quale devesi aver
riguardo e' quella che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.
Art. 50 Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata
1. L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, e' ridotto della meta' se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata.
2. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtu' di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.
Capo II. Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo
Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Art. 52
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Art. 54
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Art. 55
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349
Art. 56
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461
Art. 57 Cumulo di menomazioni dell'integrita' fisica
1. Nel caso in cui l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrita' fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrita' fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
2. Dal nuovo indennizzo andra' detratto quanto in precedenza liquidato.
Art. 58 Dolo o colpa grave dell'impiegato
1. Nulla puo' essere liquidato all'impiegato se la menomazione della integrita' fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.
Art. 59 Annullamento del decreto di concessione
1. Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo e' annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si baso' su falsi presupposti.
2. L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con decreto del Ministro.
Art. 60 Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata
1. Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.
Titolo VI. Sanzioni pecuniarie per il personale ausiliario
Art. 61 Organi competenti ad infliggere le sanzioni
1. Le sanzioni pecuniarie a carico del personale ausiliario previste dall'art. 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inflitte, previa contestazione verbale dello addebito, con determinazione scritta e motivata dal capo dell'ufficio da cui l'impiegato dipende.
2. I provvedimenti coi quali vengono inflitte sanzioni pecuniarie, se adottati da superiore diverso da quello competente, ai sensi dell'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad esprimere il giudizio complessivo sull'impiegato, debbono essere comunicati al superiore che deve esprimere il giudizio, ai fini delle valutazioni previste dall'art. 46 del testo unico citato. Nella motivazione del rapporto informativo e del giudizio complessivo le dette sanzioni non debbono formare oggetto di espressa menzione.
Titolo VII. Svolgimento delle carriere
Capo I. Scrutinio per merito comparativo
Art. 62 Determinazione dei criteri
1. Negli scrutini per merito comparativo, la determinazione dei criteri di massima viene fatta dal Consiglio d'amministrazione prima d'ogni altra operazione.
2. Il Consiglio di amministrazione determina le diverse categorie di titoli da esaminare in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed i relativi coefficienti di valutazione e puo' stabilire altresi' il periodo di tempo, non inferiore di regola a cinque anni, al quale devono riferirsi alcune categorie di titoli.
3. Il coefficiente complessivo minimo per l'idoneita' alla promozione non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del coefficiente complessivo massimo. Non possono essere considerati idonei quegli impiegati, i quali, con qualunque coefficiente complessivo, non abbiano ottenuto almeno la meta' del coefficiente massimo nella categoria concernente le qualita' del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.
Art. 63 Adempimenti del Consiglio di amministrazione
1. Dopo l'operazione prevista dai primi due commi del precedente articolo, il Consiglio d'amministrazione stabilisce, in base ai fascicoli personali, quali impiegati siano in possesso dei requisiti per essere ammessi allo scrutinio e ne forma l'elenco nominativo.
2. Il Consiglio di amministrazione forma altresi' l'elenco degli impiegati che, pur avendo l'anzianita' minima prescritta, non possono essere ammessi allo scrutinio per difetto di altro requisito previsto dalla legge o perche' esclusi ai sensi dell'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, indicandone le ragioni.
Art. 64 Formazione delle schede
1. L'ufficio del personale trasmette al Consiglio di amministrazione, unitamente ai fascicoli, un elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato.
2. Il Consiglio di amministrazione prende in esame i fascicoli personali degli impiegati da scrutinare e distribuisce i diversi titoli da ciascuno posseduti nelle categorie specificate ai sensi dell'art. 62, elencandoli in schede distinte per ciascun impiegato.
3. Nelle schede personali devono essere annotati gli elementi di giudizio risultanti dai rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio o al maggior periodo stabilito ai sensi dell'art. 62, comma secondo.
Art. 65 Determinazione dei coefficienti di scrutinio
1. Ai fini della valutazione dei singoli impiegati, i nomi di questi debbono essere trascritti su un apposito quaderno dal quale risultino le varie categorie di titoli ed i coefficienti assegnati per ciascuna categoria. Il coefficiente e' assegnato ad ogni impiegato per ciascuna categoria di titoli a maggioranza degli intervenuti; il coefficiente complessivo e' dato dalla somma dei coefficienti. La comparazione fra i vari scrutinati e' fatta sulla base dei coefficienti complessivi riportati da ciascun impiegato.
2. Il verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione deve indicare, tra l'altro, i motivi in base ai quali determinati titoli risultanti dal fascicolo personale e dalla scheda personale siano stati esclusi dalla valutazione.
3. Le schede personali ed i quaderni debbono essere allegati al verbale.
Art. 66 Cessazione dall'incarico di componente del Consiglio d'amministrazione
1. Le operazioni di cui ai precedenti articoli, se gia' compiute, non debbono essere rinnovate ove taluno dei membri del Consiglio di amministrazione cessi di farne parte.