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Sez. L, Sentenza n. 8958 del 04/06/2012 (Rv. 623664 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Art. 65 del c.n.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria - Esclusione del compenso per straordinario del dirigente - Dirigenti non apicali - Applicabilità - Fondamento - Ragioni del superamento dell'orario di lavoro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623664-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Il tema di dirigenza sanitaria, il principio, sancito dall'art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, secondo il quale la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obbiettivo assegnato esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario, si applica anche al personale dirigente di struttura in posizione non apicale, rispondendo ad esigenze comuni all'intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l'attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto. Ne consegue che non è possibile distinguere tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1996 art. 17, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)