Sez. 3, Sentenza n. 9697 del 18/06/2003 (Rv. 564364 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE | Spedizioniere non iscritto all'albo speciale degli spedizionieri doganali - Compimento delle operazioni doganali - Sostituzione necessaria "ex" art. 1717 cod. civ. - Configurabilità.
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE
Salvo che non sia iscritto nello speciale albo degli spedizionieri doganali, lo spedizioniere, che per adempiere l'incarico commessogli debba compiere operazioni doganali, si trova nella necessità di servirsi di uno spedizioniere doganale e versa, pertanto, nell'ipotesi di sostituzione necessaria per la natura dell'incarico, prevista dall'art. 1717 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717, Legge 22/12/1960 num. 1612, Cod. Civ. art. 1737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)