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Sez. 2, Ordinanza n. 31899 del 07/12/2025 (Rv. 676478-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione dell'onorario - Condizioni - Previa dimostrazione dell'esperimento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - Necessità - Impossidenza dell'assistito - Prova - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676478-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, poiché ciò si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)