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Sez. 2, Sentenza n. 45795 del 31/10/2003 Cc. (dep. 26/11/2003) Rv. 227010 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | A mezzo telegramma o raccomandata - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227010-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE

La facoltà di proporre istanza di riesame del provvedimento che dispone una misura cautelare nelle forme previste dall'art. 583 cod. proc. pen. è ammessa solo per le misure personali e non può estendersi alle misure reali, stante il tassativo disposto dell'art. 324, comma secondo, stesso codice, che espressamente richiama le sole forme previste dall'art. 582, a differenza del precedente art. 309, comma quarto, secondo il quale si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 e al quale non rinvia il predetto art. 324.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)