Sez. 2, Sentenza n. 858 del 28/03/1973 (Rv. 363167 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE - MERA DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE - IMPOSSIBILE IDENTIFICAZIONE DEL SOCCOMBENTE - PARTE LEGITTIMATA ALL'IMPUGNAZIONE - INTERESSE AD AGIRE - RILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE - MERA DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE - IMPOSSIBILE IDENTIFICAZIONE DEL SOCCOMBENTE - PARTE LEGITTIMATA ALL'IMPUGNAZIONE - INTERESSE AD AGIRE - RILEVANZA.*
Allorquando il provvedimento del giudice non si risolve in una decisione di merito che riconosca o neghi l'esistenza del diritto azionato, ma si concreta in una mera dichiarazione di Estinzione del processo non e possibile identificare quale sia la parte soccombente, per cui l'interesse ad agire resta in tale caso l'unico criterio per stabilire a quale delle parti il provvedimento possa riuscire pregiudizievole e, quindi, a chi competa il diritto di impugnazione. (Conf 1956/67, mass n 328931).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)