Sez. L, Sentenza n. 16043 del 17/08/2004 (Rv. 575777 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Cooperativa di produzione e lavoro - Attività dei soci svolta in conformità del patto sociale e diretta al perseguimento dei fini sociali - Carattere subordinato o parasubordinato del rapporto - Esclusione - Modalità delle prestazioni, analoghe a quelle del lavoro subordinato - Irrilevanza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
I soci di una cooperativa di produzione e lavoro non possono considerarsi dipendenti della medesima per le prestazioni rivolte a consentire ad essa il conseguimento dei suoi fini istituzionali, in particolare non rilevando ai fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, né che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva; rimane salva, tuttavia, l'ipotesi in cui, in considerazione dell'effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui il rapporto si è in concreto sviluppato, sia accertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico, oppure la coesistenza dei due rapporti, societario e lavorativo subordinato, in caso di distinte prestazioni lavorative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)