diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 12/06/1963 (Rv. 262350 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - FORZA MAGGIORE- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262350-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - FORZA MAGGIORE- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento della forza maggiore come causa ostativa dell'adempimento o dell'esatto adempimento contrattuale involge un giudizio di merito che si sottrae a Sindacato in Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)