Sez. 2, Sentenza n. 41142 del 19/09/2013 Ud. (dep. 07/10/2013) Rv. 257336 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - Divieti - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo. (Fattispecie relativa alla mancata indicazione ed allegazione dei provvedimenti asseritamente viziati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)