Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunita' europee, adottata a Bruxelles in pari data
Testo in vigore al
Decisione
DECISIONE
(76/787/ CECA, CEE, Euratom)
Il Consiglio,
formato dai rappresentanti degli Stati membri e deliberando alla unanimita',
visto l'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
visto l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
visto l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
visto il progetto dell'Assemblea,
intendendo attuare le conclusioni del Consiglio europeo del 1°/2 dicembre 1975 a Roma, al fine di tenere l'elezione dell'Assemblea ad una data unica durante il periodo maggio-giugno 1978,
ha adottato le disposizioni allegate alla presente decisione di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
La presente decisione e le disposizioni ad essa allegate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione delle disposizioni allegate alla presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
FATTO a Bruxelles, addi' venti settembre millenovecentosettantasei.
Per il Consiglio delle Comunita' europee:
IL PRESIDENTE
MAX VAN DER STOEL
Le ministre des affaires etrangeres du royaume de Belgique:
De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Belgie:
RENAAT VAN ELSLANDE
Kongeriget Danmarks udenrigs0konomiminister:
IVAR NORGAARD
Der Bundesminister des Auswartigen der Bundesrepublik Deutschland:
HANS-DIETRICH GENSCHER
Le ministre des affaires etrangeres de la Republique française:
LOUIS DE GUIRINGAUD
The Minister for Foreign Affairs of Ireland:
Aire Gnothai Eachtracha na heireann:
GARRET FITZGERALD
Il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana:
ARNALDO FORLANI
Membre du gouvernement du grand-duche' de Luxembourg:
JEAN HAMILIUS
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden:
L. J. BRINKHORST
Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs:
ANTHONY CROSLAND
ATTO
relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea
a suffragio universale diretto
Art. 1
1. I rappresentanti, all'Assemblea, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto.
Art. 2
1. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissata come segue:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . 24
Danimarca. . . . . . . . . . . . . 16
Germania . . . . . . . . . . . . . 81
Francia. . . . . . . . . . . . . . 81
Irlanda. . . . . . . . . . . . . . 15
Italia . . . . . . . . . . . . . . 81
Lussemburgo. . . . . . . . . . . . 6
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . 25
Regno Unito. . . . . . . . . . . . 81
Art. 3
1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.
2. Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.
Esso puo' essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.
3. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2.
Art. 4
1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni ne' ricevere mandato imperativo.
2. I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunita' applicabili ai membri dell'Assemblea in virtu' del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee
Art. 5
1. La carica di rappresentante all'Assemblea e' compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro.
Art. 6
1. La carica di rappresentante all'Assemblea e' incompatibile con quella di:
- membro del governo di uno Stato membro;
- membro della Commissione delle Comunita' europee;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
- membro della Corte dei conti delle Comunita' europee;
- membro del comitato consultivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica;
- membro dei comitati od organismi creati in virtu' o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunita' o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in attivita' di servizio, delle Istituzioni delle Comunita' europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.
2. Ogni Stato membro puo' inoltre fissare le incompatibilita' applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. I rappresentanti all'Assemblea ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1 e 2, sono sostituiti conformemente all'articolo 12.
Art. 7
1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, l'Assemblea elabora un progetto di procedura elettorale uniforme.
2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale e' disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.
Art. 8
1. Per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea ciascun elettore puo' votare una sola volta.
Art. 9
1. L'elezione per l'Assemblea ha luogo alla data fissata da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedi' e la domenica immediatamente successiva.
2. Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.
3. Qualora uno Stato membro adotti per l'elezione all'Assemblea uno scrutinio a due turni, il primo turno dovra' avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1.
Art. 10
1. Il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e' precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimita', previa consultazione dell'Assemblea.
2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3.
Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunita' nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimita', previa consultazione dell'Assemblea, fissa un altro periodo che, al massimo, puo' essere anteriore o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.
3. Fatti salvi l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, l'Assemblea si riunisce di diritto il primo martedi' successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
4. L'Assemblea uscente decade al momento della prima sessione della nuova Assemblea.
Art. 11
1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, l'Assemblea verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, essa prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.
Art. 12
1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.
2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa l'Assemblea che ne prende atto.
In tutti gli altri casi, l'Assemblea costata la vacanza e ne informa lo Stato membro.
Art. 13
1. Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta dell'Assemblea e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea.
Art. 14
1. L'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 138, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea nonche' l'articolo 108, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica decadono alla data della sessione tenuta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, dalla prima Assemblea eletta in applicazione del presente atto.