Sez. 1, Sentenza n. 509 del 09/03/1970 Ud. (dep. 07/11/1970) Rv. 115678 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - CASSAZIONE -DECLARATORIA DI ESTINZIONE DI UN REATO NON INVESTITO DAL RICORSO E RIGETTO DEI MOTIVI CONCERNENTI ALTRO REATO - CONDANNA ALLE SPESE - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - CASSAZIONE -DECLARATORIA DI ESTINZIONE DI UN REATO NON INVESTITO DAL RICORSO E RIGETTO DEI MOTIVI CONCERNENTI ALTRO REATO - CONDANNA ALLE SPESE - ESCLUSIONE.*
Quando sia stata dichiarata in Cassazione la Estinzione di un reato, ancorche non investito dai motivi di ricorso, il ricorrente non e condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonostante il rigetto dei motivi concernenti l'altro reato, poiche anche nel processo penale l'Onere delle spese del procedimento e regolato dal principio generale della soccombenza (applicazione in tema di giudizio di rinvio). (V 114704, 114733, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)