Sez. 2, Sentenza n. 3245 del 10/02/2009 (Rv. 606689 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Regolamento di condominio - Condizioni di esistenza - Accettazione da parte dei condomini negli atti di acquisto dall'originario unico proprietario del fabbricato o approvazione assembleare - Necessità - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE
Il regolamento di condominio trae origine o da un patto stipulato da tutti i condomini ovvero dall'accettazione da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari (piani o porzioni di piano) del regolamento già predisposto dal venditore, unico originario proprietario del fabbricato; ne consegue che l'esistenza di tale regolamento non può ritenersi dimostrata ove non risulti né l'accettazione dei condomini nei singoli rogiti di acquisto né l'approvazione dell'assemblea di condominio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)