Sez. 1, Sentenza n. 10693 del 11/08/2000 (Rv. 539503 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Assenza di disposizioni, nella sentenza di omologazione, in ordine alle modalità di liquidazione - Conseguenze - Discrezionalità del liquidatore nella scelta delle possibili forme - Sussistenza - Limiti - Differenze rispetto alle liquidazioni immobiliari nel fallimento - Provvedimento del giudice delegato di autorizzazione al liquidatore ad alienare a seguito di offerta - Valore - Natura e portata - Di un'aggiudicazione - Sussistenza - Esclusione - Mera funzione autorizzatoria - Configurabilità - Provvedimento del tribunale confermativo di quello del giudice delegato - Contenuto decisorio e carattere definitivo - Sussistenza - Esclusione - Impugnabilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, in assenza di disposizioni, nella sentenza di omologazione dello stesso, con riguardo alle forme di liquidazione dei beni ceduti, è assicurata al liquidatore la scelta discrezionale, nei limiti degli indirizzi forniti dal giudice delegato, delle modalità di vendita ritenute più idonee al conseguimento del miglior realizzo nell'interesse della massa concorsuale, al di fuori delle rigorose procedimentalizzazioni che la legge fallimentare contempla, invece, per le liquidazioni immobiliari nel fallimento (vendita con incanto, e, solo nella ipotesi in cui sia ritenuta più vantaggiosa dal giudice delegato e riceva il consenso dei creditori concorrenti, vendita senza incanto). Ne consegue che, ove il giudice delegato, dopo aver fissato il prezzo base del lotto e le modalità dell'offerta, all'esito di due tentativi infruttuosi di acquisire offerte plurime, abbia fissato una nuova data, indicando il prezzo dell'ultimo esperimento come dato di riferimento, e, ricevuta l'offerta, abbia autorizzato il liquidatore ad alienare il complesso immobiliare, discostandosi dalle forme previste per la vendita senza incanto, e palesando l'intenzione di indirizzare l'attività del liquidatore verso forme atipiche di trattativa privata, il suo provvedimento non ha il valore di un'aggiudicazione, che legittimi, come tale, l'aspettativa dell'offerente alla emanazione di un decreto traslativo della proprietà del bene, ma ha una mera funzione autorizzatoria, con effetti endoprocedimentali, e non "quoad validitatem". Pertanto, mancando il diritto al trasferimento dell'immobile, il provvedimento del tribunale confermativo di quello del giudice delegato è privo di contenuto decisorio e non ha carattere definitivo, non incidendo su posizioni di diritto sostanziale, ed, inscrivendosi nelle funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del liquidatore, nella fase esecutiva del concordato, con carattere meramente ordinatorio e senza alcuna idoneità a risolvere controversie, non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 185, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)