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Sez. 2, Sentenza n. 10820 del 16/08/2000 (Rv. 539596 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Del giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539596-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, cod. prov. civ. (cause il cui valore non eccede lire due milioni)sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, primo comma, numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (anche con riferimento all'ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cit., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360, è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)