diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 18962 del 28/09/2005 (Rv. 584594 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Adesione ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 218 del 1997 - Successiva istanza di rimborso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584594-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 1 del d.lgs. 19 giugno 199, n. 218 stabilisce che l'accertamento stesso può essere definito con adesione del contribuente ed il successivo art. 2, terzo comma, stabilisce che l'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, né è modificabile da parte dell'Ufficio (salve specifiche eccezioni di cui al quarto comma). Ne consegue che il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai messo in discussione dal contribuente e non possono, quindi, essere formulate istanze di rimborso afferenti l'annualità definita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)