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Sez. 2, Sentenza n. 26286 del 27/09/2025 (Rv. 676707-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO | Fattura commerciale dell'avvocato - Emissione e trasmissione ad un terzo - Effetti - Costituzione in mora - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676707-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO

L'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora. (Fattispecie relativa a fattura, emessa da un avvocato per crediti relativi all'attività professionale svolta, inviata non già al debitore, ma al Comune di cui quest'ultimo era assessore, sulla base di un supposto vincolo di solidarietà).

Cod. Civ. art. 1219 com. 1, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)