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Che approva il Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, non che per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata

Testo in vigore al

Art. 68

1. L'Avvocato generale, a cui venga trasmessa una petizione in forma non corrispondente alle disposizioni dell'articolo precedente, la respinge con annotazione delle irregolarita' avvertite.

2. Se la petizione e' regolare nella forma ed e' diretta al Ministro, l'Avvocato generale raccoglie le informazioni, e domanda se occorre al petente le spiegazioni valevoli a chiarire il subietto ed il fondamento sulla domanda, indi la trasmette col suo parere al Ministro della Guerra.

Capo III. Dalla matricola.

Art. 69

1. Nell'Uffizio dell'Avvocato generale militare e' formata e conservata la matricola generale di tutti i Funzionari del Pubblico Ministero e delle Segreterie del Tribunale supremo di Guerra e di Marina e di tutti i Tribunali militari del Regno.

2. Gli Avvocati fiscali militari tengono pur essi la matricola dei Funzionari del proprio Uffizio e della Segreteria del Tribunale a cui sono addetti.

Art. 70

1. La matricola indica lo stato personale di famiglia e di fortuna del Funzionario, le fasi della sua carriera, le sue note caratteristiche, le sue azioni di merito e le punizioni disciplinari in cui e' incorso.

2. La matricola e' formata in fogli staccati sul modulo allegato B del presente Regolamento, custodita in apposita casella e classificata in due categorie, delle quali l'una comprende i Funzionari del Pubblico Ministero, l'altra quelli delle Segreterie.

Art. 71

1. Per gli effetti di che all'articolo precedente, ogni Funzionario del Pubblico Ministero e delle Segreterie, in occasione della sua prima nomina, dichiara alla Segreteria del Pubblico Ministero il suo stato personale di famiglia e di fortuna, i suoi studi e gli uffici esercitati. precedentemente, e deposita i relativi titoli e documenti giustificativi.

Art. 72

1. Tutti i Funzionari in fine d'ogni anno fanno la dichiarazione all'Ufficio del Pubblico Ministero delle varianti avvenute nelle loro famiglie, per le opportune annotazioni nella matricola.

2. L'Avvocato fiscale militare trasmette all'Avvocato generale militare una tabella di queste varianti.

Art. 73

1. L'Avvocato fiscale militare allo scadere d'ogni trimestre trasmette all'Avvocato generale una tabella delle annotazioni aggiunte nella matricola sulla capacita' e condotta dei Funzionari da essi dipendenti.

Art. 74

1. Quando un Funzionario e' traslocato ad altro Tribunale, la sua matricola e' trasmessa dall'Avvocato fiscale militare, che lo ha avuto alla sua dipendenza, all'Avvocato fiscale militare sotto l'autorita' del quale deve passare.

Capo IV. Della disciplina.

Art. 75

1. I Funzionari dell'amministrazione della giustizia nei Tribunali militari, i quali mancano ai doveri dell' Uffizio, o compromettono il decoro proprio o del Corpo a cui appartengono, sono soggetti alle pene disciplinari.

Art. 76

1. Le pene disciplinari sono: l'ammonizione, la censura e la sospensione dall'Uffizio.

Art. 77

1. L'Avvocato generale militare ha la sorveglianza di tutti i Funzionari del Pubblico Ministero e delle Segreterie giudiziarie militari.

2. Gli Avvocati fiscali militari hanno la sorveglianza dei Funzionari del proprio Uffizio e della Segreteria del Tribunale presso cui esercitano il loro ministero.

Art. 78

1. All'esercizio della sorveglianza va unita la facolta' d'infliggere le pene disciplinari dell'ammonizione e della censura.

Art. 79

1. L'ammonizione e' l'avvertimento delle mancanze del Funzionario, con esortazione a non piu' ricadervi.

2. La censura e' la formale dichiarazione del biasimo incorso dal Funzionario.

3. La censura e' applicata per le mancanze gravi e per le recidive nelle piu' lievi.

Art. 80

1. Le note di ammonizione ed i processi verbali delle censure sono inscritti in un apposito registro dell'Uffizio del Pubblico Ministero.

Art. 81

1. L'Avvocato generale quando infligge pene disciplinari ne da' notizia all'Avvocato fiscale militare a cui e' soggetto il Funzionario ammonito o censurato, onde ne prenda nota nel registro di matricola.

2. L'Avvocato generale puo' anche delegare l'Avvocato fiscale militare onde applichi in nome di lui al Funzionario redarguibile la censura.

Art. 82

1. I Ministri della Guerra o della Marina possono chiamare a se' i Funzionari del Pubblico Ministero e delle Segreterie affinche' rispondano dei fatti loro imputati, ed ammonirli.

2. Il Ministero della Guerra e quello della Marina secondo che i fatti riguardano la giustizia penale dell'Esercito, o la giustizia penale marittima, possono inoltre, previo avviso dell'Avvocato generale militare, censurare o sospendere dall'Uffizio i Funzionari soggetti alla sorveglianza del predetto Avvocato generale militare, a tenore degli articoli 346 del Codice penale per l'Esercito, e 393 del Codice penale militare marittimo, ed i Funzionari delle Segreterie.

3. La sospensione dell'impiego produce interruzione del servizio e privazione dello stipendio per tutto il tempo della sua durata.

4. La riammessione al servizio riabilita per l'avvenire l'Impiegato, ma tiene fermi gli effetti compiuti della sospensione.

5. La revoca del Decreto di sospensione fa considerare come non avvenuta la sospensione ed attribuisce all'Impiegato il diritto di riscuotere gli arretrati dello stipendio.

Art. 84

1. L'azione disciplinare si estingue con la dimissione debitamente accettata.

Capo V. Dei Funzionari sottoposti a procedimento penale.

Art. 85

1. L'azione penale formalmente intentata contro il Funzionario dell'ordine giudiziario militare non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 86

1. Il Funzionario sottoposto a procedimento penale e rimandato senza condanna puo' chiedere la revoca dei provvedimenti disciplinari esclusivamente basati sugli stessi elementi del reato a lui imputato, se l'esistenza dei medesimi fu esclusa dalla sentenza del Magistrato.

Art. 87

1. Quando il Funzionario sottoposto a procedimento penale non e' stato sospeso dall'Uffizio, ne' ha incorsa l'inabilitazione, a termini degli articoli 208, 209 e 210 del Regio Decreto 6 dicembre 1835 e del Regio Decreto 25 ottobre 1866, puo' il Ministro della Guerra ordinare che il medesimo si astenga dall'esercitare il proprio ministero e dall' intervenire all' Uffizio fino alla risoluzione del processo penale.

2. Questa disposizione non arresta la decorrenza dello stipendio.

Capo VI. Dell'ordine del servizio e della sorveglianza.

Art. 88

1. L'Avvocato generale militare ha la sorveglianza dell'amministrazione della giustizia in tutti i Tribunali militari e nelle Commissioni d'inchiesta del Regno.

2. Gli Avvocati fiscali militari l'esercitano ne' Tribunali militari a cui sono addetti, sotto la dipendenza e direzione dell'Avvocato generale militare.