REGOLAMENTO (CEE) N. 386/90 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1990 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/884, gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;
considerando che, nella sua relazione speciale sul sistema di pagamento delle restituzione agricole all'esportazione5, nonché nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 19876, la Corte dei conti ha rilevato carenze in alcuni Stati membri per quanto riguarda il controllo del versamento delle restituzioni o di altri importi accordati al momento dell'esportazione;
considerando che la forma di organizzazione che, in linea di massima, offre le migliori garanzie, senza tuttavia comportare obblighi economici o costi amministrativi troppo elevati rispetto ai benefici che possono derivarne per le finanze comunitarie, è quella che combina elementi sia del controllo fisico al momento dell'esportazione sia del controllo contabile;
considerando che, ai fini del miglioramento e dell'armonizzazione delle misure prese dagli Stati membri, appare necessaria l'instaurazione di un sistema di controllo comunitario;
considerando che tale sistema di controllo deve essere basato in particolare su controlli fisici per sondaggio delle merci al momento dell'esportazione, comprese le merci esportate nel quadro di una procedura semplificata, e su controlli delle pratiche relative alle domande di pagamento effettuati dall'organismo pagatore; che inoltre i controlli contabili che i servizi competenti devono effettuare a posteriori presso le imprese interessate sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE7:
considerando che, tenuto conto dell'importanza delle restituzioni agricole nell'ambito del bilancio comunitario, il numero dei controlli fisici, compresi i ricorsi a laboratori di analisi, deve essere aumentato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990. Per il Consiglio Il Presidente J. WALSH