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Sez. L, Sentenza n. 3878 del 26/06/1982 (Rv. 421838 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO RELATIVO - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - DECORRENZA - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - NATURA PROCESSUALE - CONSEGUENZE - GIUDIZI VERTENTI SU CREDITI DA RAPPORTI DI LAVORO ESAURITI PRIMA DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421838-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO RELATIVO - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - DECORRENZA - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - NATURA PROCESSUALE - CONSEGUENZE - GIUDIZI VERTENTI SU CREDITI DA RAPPORTI DI LAVORO ESAURITI PRIMA DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPLICABILITÀ.*

Ai sensi del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., nel caso di condanna al pagamento di somme per crediti di lavoro, il danno da svalutazione monetaria deve essere liquidato d'ufficio, anche in Sede di appello, dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito. Detta norma - che pone una presunzione assoluta di dannosità della svalutazione, togliendo Rilevanza all'elemento soggettivo dell'inadempimento e all'intimazione di pagamento ed introducendo il criterio automatico della liquidazione di tale danno - ha, inoltre, natura processuale ed è quindi applicabile anche nei giudizi vertenti su crediti da rapporti di lavoro esauriti prima dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, i quali, pertanto, vengono retroattivamente disciplinati dalla legge del tempo della liquidazione. (Conf 1576/81, mass nn 412233 e 412232; (Conf 1425/81, mass n 412064).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)