Sez. 3, Sentenza n. 1317 del 09/02/1998 (Rv. 512392 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Stipula di un preliminare di vendita con futuro acquirente individuato dal mediatore - Impegno assunto dal contraente - Clausola vessatoria - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
Non costituisce clausola vessatoria, per la cui validità l'art. 1341 cod. civ. richiede l'approvazione specifica per iscritto, quella con la quale il contraente assume l'impegno a stipulare un contratto preliminare di vendita con il futuro acquirente individuato dal mediatore, in quanto detta clausola attiene al processo di formazione del contratto, integrando un patto interno al rapporto concluso fra le parti, che non comporta alcuna restrizione della libertà contrattuale verso i terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)