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Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-04)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Mera conformità a modello ministeriale - Insufficienza - Fondamento. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673504-04

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)