Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-04)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Mera conformità a modello ministeriale - Insufficienza - Fondamento. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)