Sez. 5 - , Ordinanza n. 4161 del 21/02/2018 (Rv. 647159 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Esenzione ex art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Prova della presentazione della merce in dogana - Necessità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere interpretato nel senso che, in difetto di prova documentale della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l'operazione deve considerarsi come non effettuata e, pertanto, deve essere equiparata ad una cessione nel territorio nazionale, assoggettata ad IVA.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)