Sez. 2, Ordinanza n. 21154 del 24/07/2025 (Rv. 675700-01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - SU CAMPIONE - CAMPIONE E TIPO DI CAMPIONE | Vendita "su campione" - Individuazione - Chiara volontà delle parti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Vendita "su tipo di campione" - Sussistenza.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - SU CAMPIONE - CAMPIONE E TIPO DI CAMPIONE
Per identificare un contratto di vendita "su campione", ex art. 1522 c.c., è necessaria una volontà delle parti espressa, nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio; in caso contrario, la vendita deve intendersi, ai sensi del comma 2, "su tipo di campione", dovendosi ritenere che le parti, come avviene normalmente, abbiano assunto il campione per indicare in modo approssimativo la qualità della merce venduta.
Cod. Civ. art. 1522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)