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Sez. 2, Sentenza n. 22 del 05/01/1968 (Rv. 330810 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINE INFERIORE - NULLITA - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA OPE LEGIS - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330810-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - COMPARIZIONE DELLE PARTI - TERMINE INFERIORE - NULLITA - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA OPE LEGIS - IRRILEVANZA.*

Il termine a comparire in giudizio e perentorio, inderogabile e assoluto con la conseguenza che se non sia rispettato da luogo a nullita insanabile dell'atto e lo rende inidoneo a costituire un regolare e valido rapporto processuale qualora il convenuto sia rimasto contumace. L'assegnazione nell'atto di citazione di un termine inferiore a quello stabilito dalla legge determina la nullita della citazione che puo essere sanata solo dalla Costituzione del convenuto. La nullita dell'atto per la assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello legale non puo essere esclusa per la circostanza che il termine stesso, inizialmente fissato in modo inadeguato, sia stato ope legis prorogato, per effetto della sua scadenza in giorno festivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)