Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
Testo in vigore al
Art. 362
1. I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalita' stabilite nel R. decreto 16 gennaio 1927, n. 155.
2. Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali.
Art. 363
1. Ai concorsi, preveduti nell'art. 85, indetti entro il 31 dicembre 1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di eta', coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, purche' assunti precedentemente alla data di entrata in vigore dei presente testo unico.
Art. 364
1. L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di eta', del personale sanitario preveduto negli articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico, avra' inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di eta' abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto settanta anni di eta' e trentacinque di servizio.
Capo II. Disposizioni relative all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie e di attivita' soggette a vigilanza sanitaria Sezione I Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie
Art. 365
1. Sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore:
a) i cittadini italiani delle nuove Provincie del Regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato Impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autorita' del detto cessato Impero, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396, che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1914, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno;
b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la loro professione ai sensi del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, che disciplina l'esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra.
Art. 366
1. Sono autorizzati all'esercizio della professione nel Regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910, n. 455, relativa all'istituzione degli Ordini dei sanitari, si trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.
Art. 367
1. Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo:
a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtu' di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria;7
b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorita' del cessato Impero austro ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno e dal R. decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno.32a
2. Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie.
Sezione II. Disposizioni relative al servizio farmaceutico
Art. 368
1. Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, esistenti alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, e riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia.
2. Il titolare di due o piu' farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al Ministero dell'interno, per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il Ministro per l'interno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime e' riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.
3. Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non e' riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:
a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;
b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.
4. Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art.
105.
6. L'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.
Art. 369
1. Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.
2. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo' avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purche' sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.
3. Qualora il titolare non abbia fatto uso della facolta' di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuarne, una volta tanto, il trapasso a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.5
4. Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne l'esercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto.5 Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.
5. L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.
6. Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.
7. Durante la gestione provvisoria della farmacia si applirano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379.
Art. 370
1. Alle farmacie legittime, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni contenute del secondo comma dell'art. 368.
2. Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusiva mente per successione e secondo le disposizioni prevedute nell'articolo precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista.
Art. 371
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475
Art. 372
1. Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475.
3. I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della, Azienda municipalizzata.
Art. 373
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475
Art. 374
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 OTTOBRE 1946, N. 19714
Art. 375
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475
Art. 376
1. Nella citta' di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno in virtu' del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni:
1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, e' riconosciuto, per se' e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.
Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio delle farmacie fino al termine della loro vita.
Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, e' disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'artiaolo 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109.2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di Fiume, secondo 1 paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, e' riconosciuto, per se' e per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del citato decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispetiva, nella sede attuale.
Rimane pero' fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.3° A misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute rei presente testo unico.
Art. 377
1. Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.
Art. 378
1. Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformita' al disposto dell'art. 121, un farmacista iscritto nell'albo professionale.
Art. 379
1. Alle farmacie privilegiate prevedute nell'art. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti negli articoli 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 368, 369, 371 e 373.
Art. 380
1. Entro il 31 merzo 1935 il prefetto, sentiti i podesta' dei comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', stabilira', con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 104.
2. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
3. Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.
Art. 381
1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 115.
Sezione III. Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie
Art. 382
1. In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole convitto professionali per infermiere puo' essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del Regno, nonche' ad infermiere diplomate in scuole convitto straniere.