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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20486 del 11/10/2016 (Rv. 642902 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Esecuzione forzata - Provvedimenti del giudice - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Rimedi esperibili - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642902-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei poteri di gestione del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, non è proponibile il regolamento di competenza, ma solo l'opposizione agli atti esecutivi o, nella ipotesi di ordinanza che decida sull'istanza di sospensione proposta ai sensi degli artt. 615 o 619 c.p.c., il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)