Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20486 del 11/10/2016 (Rv. 642902 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Esecuzione forzata - Provvedimenti del giudice - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Rimedi esperibili - Individuazione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei poteri di gestione del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, non è proponibile il regolamento di competenza, ma solo l'opposizione agli atti esecutivi o, nella ipotesi di ordinanza che decida sull'istanza di sospensione proposta ai sensi degli artt. 615 o 619 c.p.c., il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)