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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 3 ottobre 1984, causa 254/83

Decisione
decisa il 1984-10-03
ECLI
ECLI:EU:C:1984:302

Epigrafe

Nella causa 254/83, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Alberto Prozzillo, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dall'avvocato dello stato Ivo Braguglia, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, convenuta, causa avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del trattato CEE non avendo né adottato, né comunicato, le misure contemplate dal regolamento del Consiglio 23 novembre 1976, n. 2967, «recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati» (GU L 339, pag. 1), e dal regolamento della Commissione 30 ottobre 1980, n. 2785, «che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2967/76, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati» (GU L 288, pag. 13), LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans e K. Bahlmann, presidenti di sezione, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due e R. Joliét, giudici, avvocato generale : Sir Gordon Slynn cancelliere : H. A. Rühl, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le conclusioni nonché i mezzi ed argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
II regolamento n. 2967/76 stabilisce norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati. L'art. 3, n. 1, di detto regolamento prevede la possibilità di procedere, in tutte le fasi della messa in commercio, al controllo dell'assorbimento d'acqua nella preparazione di galli, galline e polli congelati. L'art. 3, n. 2, dispone che gli Stati membri adottano le modalità pratiche del controllo.
paragrafo 2
L'art. 7 del regolamento stabilisce che le modalità d'applicazione sono comunicate secondo la procedura di cui all'art. 17 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame» (GU L 282, pag. 77).
paragrafo 3
Il regolamento della Commissione 30 ottobre 1980, n. 2785 (GU L 288, pag. 13), ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento n. 2967/76. Il suo art. 6 dispone che gli stati membri adottano tutte le misure appropriate per sanzionare le infrazioni alle norme del regolamento n. 2967/76.
paragrafo 4
A norma dell'art. 7 del regolamento n. 2785/80, ogni stato membro comunica agli altri stati membri ed alla Commissione, prima del 1° marzo 1981:
paragrafo 5
le modalità pratiche di controllo adottate a norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2967/76; le misure adottate conformemente all'art. 6 del regolamento n. 2785/80.
paragrafo 6
La Commissione non riceveva alcuna comunicazione dall'Italia né alla data predetta, né in seguito. Essa avviava quindi il procedimento a norma dell'art. 169 del trattato invitando la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi.
paragrafo 7
Essendo tale lettera rimasta senza riscontro, il 3 giugno 1983 la Commissione emanava il parere motivato di cui all'art. 169, 1o comma, del trattato.
paragrafo 8
Non avendo ricevuto alcuna risposta dal governo italiano, la Commissione, in applicazione dell'art. 169, 2° comma, del trattato, ha successivamente adito la Corte per inadempimento degli obblighi imposti dal trattato da parte della Repubblica italiana.
paragrafo 9
Il ricorso della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 14 novembre 1983.
paragrafo 10
Con lettera 31 gennaio 1984, la Commissione ha reso nota la sua rinunzia a presentare una replica.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le Conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo né adottato, né comunicato le misure previste dai regolamenti nn. 2967/76 e 2785/80, ha mancato agli obblighi a lei incombenti in forza del trattato; condannare il governo italiano alle spese.
paragrafo 3
II governo italiano non ha precisato le sue conclusioni.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, non avendo né adottato, né comunicato le misure contemplate dai regolamenti nn. 2967/76 e 2785/80, sia venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del trattato.
paragrafo 2
Il governo italiano rende noto, a sua difesa, che è stato predisposto uno schema di disegno di legge che determina:
paragrafo 3
gli organismi competenti ad esercitare i controlli di cui all'art. 3 del regolamento n. 2967/76; le modalità pratiche di esecuzione dei controlli medesimi, ivi comprese le disposizioni in materia di etichettatura; le sanzioni e le modalità di applicazione delle stesse per le infrazioni ai due regolamenti.
paragrafo 4
L'esame di tale schema di disegno di legge è già iniziato.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza dell'8 maggio 1984 il governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello stato O. Fiumara, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Prozzillo, in qualità di agente, hanno svolto le lorodifese.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 luglio 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 novembre 1983, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato stesso non avendo né adottato, né comunicato le misure contemplate dal regolamento del Consiglio 23 novembre 1976, n. 2967, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati (GU L 339, pag. 1) e dal regolamento della Commissione 30 ottobre 1980, n. 2785, che stabilisce modalità di applicazione del predetto regolamento del Consiglio n. 2967/76 (GU L 288, pag. 13).
punto 2
Avendo il governo italiano approvato, nel corso del procedimento, con decreto del ministro dell'agricoltura e foreste del 12 marzo 1984 (GURI 27 marzo 1984), le modalità pratiche del controllo di cui al regolamento del Consiglio n. 2967/76, la Commissione, con lettera registrata il 12 giugno 1984 ha dichiarato di rinunziare al ricorso in quanto esso è diretto a far constatare il mancato rispetto, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 2967/76 e di mantenere il ricorso stesso soltanto per la parte relativa al regolamento della Commissione n. 2785/80.
punto 3
Il regolamento della Commissione 30 ottobre 1980, n. 2785, stabilisce, come specifica la sua intestazione, le modalità di applicazione del regolamento del Consiglio n. 2967/76. L'art. 6 fa obbligo agli stati membri di adottare tutte le misure appropriate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del regolamento del Consiglio e l'art. 7 impone loro di comunicare agli altri stati membri e alla Commissione, anteriormente al 1° marzo 1981, le modalità pratiche di controllo adottate a norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio, nonché le misure adottate in conformità al precitato art. 6 del regolamento della Commissione.
punto 4
Il governo italiano non contesta di non aver ottemperato a tali obblighi. Esso adduce a propria difesa il fatto che è stato predisposto un disegno di legge inteso, in particolare, a determinare gli organismi competenti ad esercitare i controlli di cui all'art. 3 del regolamento del Consiglio e a fissare le sanzioni nonché le loro modalità di applicazione in caso di infrazione alle norme del regolamento n. 2967/76. Dato che le misure da disporre comportano sanzioni, esse, in base all'ordinamento giuridico italiano, non possono essere adottate con decreto ministeriale ma solo sotto forma di una legge il cui iter di formazione è più complesso di quello di un decreto ministeriale.
punto 5
Queste circostanze non possono tuttavia far venir meno l'inadempimento imputato alla Repubblica italiana. Secondo una giurisprudenza costante, uno stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme del diritto comunitario.
punto 6
Va pertanto constatato che, non avendo né adottato, né comunicato nei termini prescritti le misure contemplate dal regolamento della Commissione 30 ottobre 1980, n. 2785, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 7
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese; poiché la convenuta è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1° Non avendo né adottato, né comunicato nei termini prescritti le misure contemplate dal regolamento della Commissione 30 ottobre 1980, n. 2785, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE. 2° La convenuta è condannata alle spese.

Firme

Mackenzie Stuart Koopmans Bahlmann O'Keeffe Bosco Due Joliét Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 ottobre 1984. Il cancelliere I I presidente P. Heim A. J. Mackenzie Stuart

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