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Sez. L, Sentenza n. 8652 del 12/08/1993 (Rv. 483433 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Riconvenzionale | Inosservanza dell'onere di chiedere la fissazione di un nuova udienza - Conseguenze - Sanatorie della decadenza - Esclusione - Rilevabilità - D'ufficio e in sede di legittimità.
Stato
decisa il 1993-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483433-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Riconvenzionale

Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa; tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - In difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)