Sez. L, Sentenza n. 8652 del 12/08/1993 (Rv. 483433 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Riconvenzionale | Inosservanza dell'onere di chiedere la fissazione di un nuova udienza - Conseguenze - Sanatorie della decadenza - Esclusione - Rilevabilità - D'ufficio e in sede di legittimità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Riconvenzionale
Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa; tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - In difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)