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Sez. L, Sentenza n. 5902 del 19/11/1984 (Rv. 437567 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - VISITE PERSONALI DI CONTROLLO - INDISPENSABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFIUTO DEL DIPENDENTE - CONSEGUENTE IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI - CONDIZIONI - ACCORDI COLLETTIVI PRIVI DI CLAUSOLE PREVEDENTI DETTE VISITE DI CONTROLLO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437567-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - VISITE PERSONALI DI CONTROLLO - INDISPENSABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFIUTO DEL DIPENDENTE - CONSEGUENTE IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI - CONDIZIONI - ACCORDI COLLETTIVI PRIVI DI CLAUSOLE PREVEDENTI DETTE VISITE DI CONTROLLO - CONSEGUENZE.*

L'indagine in ordine alla sussistenza del requisito della indispensabilità delle visite personali di controllo sul lavoratore (art. 6, primo comma, legge n. 300 del 1970), la Mancanza del quale comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., degli accordi fra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali (o la commissione interna), dev'essere svolta con criteri particolarmente rigorosi, tenendo altresì conto che, pur nella sussistenza del requisito anzidetto l'irrogazione di sanzioni disciplinari al dipendente che rifiuti di sottoporsi alle visite può aver luogo sempreché la possibilità d'irrogazione delle sanzioni sia esplicitamente prevista dagli accordi anzidetti o, quanto meno, non risulti vietata dai medesimi accordi, il cui contenuto va interpretato secondo i canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e la cui Mancanza attribuisce al datore di lavoro l'Onere di richiedere il provvedimento dell'ispettorato del lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)