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Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica

Testo in vigore al

Art. 163

1. Qualora per trasformazione od ingrandimento vengano a cessare le condizioni richieste per le case popolari od economiche, cessano di pieno diritto i benefici tributari dal giorno in cui siano accertati le trasformazioni o gli ingrandimenti.

2. Cessano parimenti i benefici tributari nei riguardi delle societa' cooperative per case popolari e dei rispettivi assegnatari qualora le case stesse vengano destinate a fini diversi da quelli indicati nel presente testo unico.

3. Le imposte e tasse gia' esonerate, sono ripetibili dall'Erario con privilegio sui rispettivi immobili, salvi i diritti dell'istituto mutuante che avranno la precedenza rispetto all'Erario stesso.

4. La perdita dei benefici di cui ai precedenti commi e' dichiarata dal Ministero dei lavori pubblici. La dichiarazione e' invece di esclusiva spettanza della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica, per le case costruite col contributo o concorso erariale.

Art. 164

1. Nelle province dove non e' ancora compiuto il nuovo catasto secondo la legge 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti sono esenti dalla imposta a termini dell'art. 15 della legge stessa.

Capo 3°. Provvedimenti per agevolare la costruzione ed il commercio di edifici ad uso di abitazione, da chiunque eseguiti.

Art. 165

1. Alle case di abitazione costruite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 sono applicabili le agevolazioni tributarie di che ai seguenti articoli del presente capo.

Art. 166

1. Per le compravendite di case costruite o dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1930, anche se stipulate dopo tale data ma non oltre quattro anni dal giorno in cui le case sono state dichiarate abitabili od effettivamente abitate, la tassa di registro e' ridotta ad un quarto della misura ordinaria limitatamente al primo trasferimento. La stessa riduzione si estende alle tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione nonche' alle tasse di registro ed ipotecarie relative ai prestiti fatti dall'acquirente per l'estinzione totale o parziale del prezzo, stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

2. Per le compravendite di case costruite dal 1° gennaio 1931, dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, e' ridotta nella misura della meta' l'ordinaria tassa di registro limitatamente al primo trasferimento che avvenga non oltre quattro anni dal giorno in cui la casa e' stata dichiarata abitabile o sia stata effettivamente abitata. Inoltre sono ridotte nella misura della meta' le ordinarie tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione, col minimo di lire dieci, nonche' le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie relative ai prestiti fatti dall'acquirente per l'estinzione totale o parziale del prezzo, stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

Art. 167

1. Le ordinarie tasse di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili stipulate dal 1° gennaio 1931 e le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie sui contratti di prestito stipulati dal 1° gennaio 1931 per la costruzione di case, sono ridotte nella misura della meta' col minimo di lire dieci, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite ed ultimate le case nel termine previsto dall'art. 165.

2. Il rimborso della eccedenza di tassa deve essere chiesto nel termine di decadenza di sei mesi dal giorno in cui la casa e' stata effettivamente abitata e tale disposizione vale per le istanze di rimborso presentate dal 7 agosto 1931.

3. E' pure ammesso il rimborso parziale delle tasse in proporzione dell'estensione del suolo sul quale furono in parte eseguite ed ultimate le nuove costruzioni di case e dell'area adiacente per una estensione non maggiore del doppio dell'area coperta dal fabbricato.

Art. 168

1. E' concesso l'esonero, per il periodo di anni 25, dalla imposta e sovraimposte sui fabbricati, alle case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, costruite da privati, societa' ed enti nonche' alle sopraelevazioni di edifici gia' costruiti, purche' tali costruzioni siano state eseguite dopo il 5 luglio 1919 o gia' iniziate alla data del 1° dicembre 1936, e dichiarate abitabili dalle competenti autorita' comunali entro il 31 dicembre 1937. Tale esenzione e' concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni gia' adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando cio' sia reso indispensabile per ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa e' concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza dell'attuazione di piani regolatori. La dichiarazione di inabitabilita' dovra' essere rilasciata dalla competente autorita' e la trasformazione dovra' essere denunziata preventivamente alla competente autorita' finanziaria.

2. La costruzione o ricostruzione s'intende iniziata, ai sensi del precedente comma, qualora siano almeno incominciate le opere murarie di fondazione.

3. Agli effetti dell'esonero di cui al primo comma, la denunzia della costruzione o ricostruzione gia' iniziata deve essere stata premutata al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il 25 febbraio 1937, corredata da prova che l'inizio della costruzione o ricostruzione sia avvenuto entro il predetto termine del 1° dicembre 1936.

4. La stessa esenzione e' concessa alle nuove costruzioni adibite ad alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, iniziate fra il 5 luglio 1919 e il 25 agosto 1925 ed atte all'uso cui sono destinate non oltre il 31 dicembre 1928.

5. Per i nuovi fabbricati ad uso di alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati entro il 31 dicembre 1940, nonche' pei nuovi fabbricati ad uso di abitazione e per le sopraelevazioni a fabbricati preesistenti la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati dopo il 31 dicembre 1936 ma entro il 31 dicembre 1940, l'applicazione dell'imposta erariale e delle sovraimposte sara' fatta gradualmente in ragione di un quindicesimo del reddito accertato dopo il biennio di esenzione normale, per modo che il reddito stesso venga integralmente tassato al quindicesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione.

6. L'esenzione venticinquennale spetta altresi' agli edifici scolastici, agli ospedali, alle case di cura e di assistenza, ai ricoveri, ai collegi, alle caserme, agli educandati, agli orfanotrofi e simili nonche' agli alberghi popolari costruiti da enti, sempreche' dette costruzioni siano eseguite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 e risultino iniziate non oltre il 1° dicembre 1936, fermo il disposto del terzo comma del presente articolo.

7. L'esenzione predetta e' pure concessa alle nuove costruzioni od alle parti di esso adibite ad uso di autorimesse, condotte a termine tra il l° gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1937, sempreche' gia' iniziate al l° dicembre 1936 e ferma l'osservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 169

1. La tassa di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento o restauro di case e di altri fabbricati ad uso di abitazione, e' ridotta alla meta' della misura normale col minimo di lire dieci e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa segnano nei termini di legge.

2. La riduzione alla misura di favore non e' ammessa per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.

Art. 170

1. E' ridotta a meta' l'ordinaria tassa di registro col minimo di lire dieci, dovuta sulle compravendite di case stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo oneroso. La riduzione e' limitata al valore tassato nel precedente trasferimento.

Titolo X

Capo unico. Cooperativa edilizia fra giornalisti.

Art. 171

1. I mutui gia' concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma sono coperti dalla garanzia principale di prima ipoteca sull'area e sulle costruzioni e dalla garanzia sussidiaria del Tesoro dello Stato.

2. Il pagamento delle annualita' occorrenti pel rimborso dei detti mutui, comprensive della quota di ammortamento di capitale e della rimanenza di interessi non coperta dal contributo erariale nonche' dell'importo dell'aggio, avverra' mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

3. Tale cooperativa e' equiparata, a tutti gli effetti delle disposizioni vigenti sulla edilizia popolare ed economica in quanto applicabili, a quelle fra impiegati e pensionati dello Stato.

Art. 172

1. Il Ministro pei lavori pubblici puo' disporre in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la radiazione da socio della Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma, di colui che, a giudizio discrezionale del Ministro stesso e indipendentemente dalle norme statutarie dell'ente, non eserciti o non abbia, esercitato la professione di giornalista.

2. Qualora l'alloggio sia stato gia' occupato, il Ministro ne ordinera' il rilancio e la consegna alla cooperativa entro termine non superiore a mesi tre dalla notifica del provvedimento di radiazione.

3. I provvedimenti del Ministro, in applicazione dei precedenti commi, non sono soggetti ad alcun ricorso od azione ed hanno efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile. Gli ufficiali giudiziari debbono darvi esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 di detto Codice e senza le formalita' di cui ai successivi articoli 741 e 745.

4. Per i rimborsi spettanti al socio prenotatario od assegnatario che sia stato radiato, si applicano le norme di cui all'articolo 109, limitatamente ai lavori e miglioramenti eseguiti in proprio anteriormente al 10 maggio 1928.

Titolo XI. Cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra

Capo 1°. Mutui e concessione di contributi - Costituzione dell'Ente edilizio

Art. 173

1. A favore delle cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra per l'acquisto o per la costruzione di fabbricati a carattere popolare od economico ovvero per l'acquisto delle aree necessarie alle costruzioni sociali, gli istituti di cui agli articoli 1 e 4 del presente testo unico possono concedere mutui, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano.

2. I mutui contratti e da contrarsi sono garantiti mediante ipoteca di primo grado sugli stabili finanziati ed anche, ove sia richiesto dagli enti mutuanti, mediante trattenuta senza limitazione alcuna sulla pensione dei soci assegnatari.

3. La erogazione dei mutui, relativamente alle nuove costruzioni, avviene a rate proporzionali in base a nulla osta da rilasciarsi dal Ministero dei lavori pubblici su gli stati di avanzamento dei lavori.

4. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dello inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell'art. 71 (comma 6°) e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare, previa detrazione degli eventuali interessi a credito.

Art. 174

1. Lo Stato contribuisce nel pagamento degli interessi in misura del 3 per cento sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche da contrarsi da cooperative costituito esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra.

2. E' autorizzato all'uopo sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento di annue L. 5 milioni, per cinquanta anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26. Le somme non erogate in ciascun esercizio sono conservate in aumento sugli esercizi finanziari successivi.

3. Nel pagamento degli interessi sui mutui contribuiscono anche per la durata del periodo di ammortamento, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, nonche' l'Opera nazionale per i combattenti nella misura rispettivamente del 0,60 e del 0,30 per cento all'anno.

Art. 175

1. La erogazione del contributo erariale a favore delle singole cooperative viene disposta con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, su proposta della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica alla quale, ove trattisi di detta erogazione, partecipa un rappresentante della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

Art. 176

1. Per l'ordinamento e l'unita' di indirizzo di tutto quanto concerne la concessione o la somministrazione dei mutui, la vigilanza amministrativa o tecnica sulla erogazione di essi, sugli acquisti o sulle costruzioni nonche' sull'assegnazione degli alloggi, e' istituito, con sede in Roma, alla dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro, un «Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, avente personalita' giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti tributari salvo sempre le speciali disposizioni in materia contenute nel presente testo unico.

2. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni o la competenza del Ministero dei lavori pubblici o della Commissione di vigilanza in materia di cooperative edilizie.

3. Le cooperative tra mutilati ed invalidi di guerra che abbiano ottenuto mutui assistiti da contributo erariale indipendentemente da quelli previsti dall'art. 174 possono aggregarsi all'Ente alle condizioni e con le modalita' da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

4. L'Ente e' amministrato da un Comitato composto di un presidente, di un vice presidente, di un direttore, e di quattro membri, nominati tutti dal Capo del Governo Primo Ministro, il quale puo' sceglierli pure fra i funzionari delle Amministrazioni statali senza pero' che per tali incarichi essi siano allontanati dal loro posto e dalle loro mansioni.14

5. Il presidente nomina i tecnici dell'Ente e gli altri funzionari che il Comitato ritenga necessari.

Art. 177

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a rilevare dal Consorzio di credito per le opere pubbliche tutti i contratti di mutuo da esso stipulati con l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra fino al 4 febbraio 1935, in concorso con le singole cooperative edilizie facenti capo all'Ente stesso.

2. La Cassa depositi e prestiti corrisponde per tale rilievo l'importo dei capitali vigenti a mutuo e gli scarti non ancora ammortizzati per il collocamento delle obbligazioni emesse, a suo tempo, in corrispondenza dei mutui.

3. I conseguenti computi vengono definiti dal Consorzio in concorso con l'Ente edilizio e la Cassa depositi e prestiti.

4. La somma corrispondente allo scarto per il collocamento delle obbligazioni non ancora ammortizzato, viene dalla Cassa depositi e prestiti mutuata all'Ente edilizio, il quale, a sua volta, ne fa il reparto a carico delle diverse cooperative proporzionalmente all'ammontare dei singoli mutui risultanti dai contratti stipulati col Consorzio. Tali quote proporzionali s'intendono, di diritto, portate in aumento ai singoli mutui senza che occorrano nuovi atti od altre formalita'.

5. Per i mutui stipulati col Consorzio al saggio d'interesse del 5%, l'onere dell'ammortamento non puo' comunque superare quello stabilito con i contratti.

Art. 178

1. In dipendenza dell'operazione di cui all'art. 177, il saggio d'interesse stabilito dai relativi contratti stipulati con il Consorzio di credito, viene ridotto alla misura del 4,50% a decorrere dal l° gennaio 1935, ed a tale saggio viene pure mutuata la somma di cui al penultimo comma dello stesso art. 177.

Art. 179

1. La Cassa depositi e prestiti subentra, di diritto, nelle ragioni di credito, nelle garanzie prestate al Consorzio e nella percezione dei contributi gia' assegnati al Consorzio stesso.

Art. 180

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente edilizio, per il completamento del programma gia' stabilito, mutui per l'importo di lire 10.240.000.

2. A tali mutui si applica il disposto dell'ultimo capoverso dell'art.
177
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Art. 181

1. Le annualita' di ammortamento e d'interesse corrispondenti ai mutui concessi dal Consorzio di credito e rilevati dalla Cassa depositi e prestiti, sono garantite dallo Stato.

2. Tale garanzia si intende estesa all'ammortamento della somma di cui al penultimo comma dell'art. 177 nonche' ai mutui che vengono concessi dalla Cassa predetta ai sensi dell'art. 180.

3. A tale scopo copia di tutti i contratti, stipulati dall'Ente edilizio, deve essere comunicata dall'Ente stesso al Ministero delle finanze.

Art. 182

1. Tutti i contributi nel pagamento degli interessi, siano essi afferenti ai contratti stipulati con il Consorzio di credito o rilevati dalla Cassa depositi e prestiti oppure ai contratti stipulati dalla Cassa stessa ai sensi dell'art. 180, restano immutati o sono corrisposti direttamente alla Cassa, senza bisogno di nuovi provvedimenti, in base a semplice comunicazione - da farsi dall'Ente edilizio - della copia dei contratti suddetti.

2. Tale corresponsione avverra' a rate semestrali dietro richiesta dello stesso Ente edilizio.

3. L'Ente, quale mutuatario della Cassa depositi e prestiti, accorda, a sua volta, i mutui conseguiti alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra, allo stesso saggio d'interesse che corrisponde alla Cassa mutuante.

4. Le cooperative che conseguono tali mutui sono tenute a versare, una volta tanto, l'uno per cento per diritti e spese di contratto con la Cassa e per spese di amministrazione dell'Ente stesso. Detta percentuale viene pagata, sui mutui accordati, direttamente all'Ente edilizio su richiesta del medesimo alla Cassa.

5. Con deliberazione dell'Ente, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti i corrispettivi per spese di progetto e direzione dei lavori di cui l'Ente sia incaricato dalle cooperative.

Art. 183

1. Il Comitato amministratore dell'Ente edilizio puo' consentire che il finanziamento alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra ammesse a fruire del contributo erariale di cui all'art. 174, possa effettuarsi anche da parte degli istituti autorizzati a concedere mutui a cooperative edilizie, a termini delle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. In tal caso, ferme restando tutte le altre norme nei riguardi dell'Ente predetto, i contributi dello Stato e delle Opere nazionali per i mutilati e per i combattenti debbono essere corrisposti direttamente agli istituti finanziatori ed il Comitato amministratore dell'Ente stesso promuovera' l'emissione dei relativi provvedimenti.

2. Le cooperative che siano state finanziate da istituti diversi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche sono tenute a versare all'Ente edilizio la percentuale di cui all'art. 182 (comma 4°) non appena ottenuto il finanziamento ed a semplice richiesta dell'Ente stesso all'istituto mutuante.