Sez. 5 - , Sentenza n. 6839 del 11/03/2020 (Rv. 657453 - 01)
AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI | Contributi consortili - Mancata contestazione o impugnazione del piano di classifica richiamato dalla cartella - Conseguenze - Contestazione della sussistenza dei benefici - Ammissibilità - Onere della prova - Poteri istruttori del giudice e disapplicazione dell’atto.
AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI
In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/02/1933 num. 215 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)